Ai sensi dell' art. 458 c.c. " Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi ". Dall'analisi del presente articolo emerge innanzitutto una fondamentale tripartizione dei patti successori, i quali devono essere distinti in patti successori c.d. istitutivi, in patti successori c.d. dispositivi ed infine in patti successori c.d. rinunziativi. Si qualifica come patto successorio istitutivo qualsiasi negozio " inter vivos " finalizzato alla disposizione di propri diritti per il tempo successivo alla propria morte. La previsione della nullità di questo tipo di convenzioni trova il suo fondamento nella circostanza che il nostro ordinamento ammette esclusivamente il testamento come strumento mediante il quale dispor