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Visualizzazione dei post da maggio, 2017

DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

Ai sensi dell' art. 458 c.c. " Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi ". Dall'analisi del presente articolo emerge innanzitutto una fondamentale tripartizione dei patti successori, i quali devono essere distinti in patti successori c.d. istitutivi, in patti successori c.d. dispositivi ed infine in patti successori c.d. rinunziativi. Si qualifica come patto successorio istitutivo qualsiasi negozio " inter vivos " finalizzato alla disposizione di propri diritti per il tempo successivo alla propria morte. La previsione della nullità di questo tipo di convenzioni trova il suo fondamento nella circostanza che il nostro ordinamento ammette esclusivamente il testamento come strumento mediante il quale dispor

ISTITUZIONE EREDITARIA SENZA PREDETERMINAZIONE DI QUOTE

Nell'ambito del fenomeno delle successioni testamentarie ipotesi ordinaria e fisiologica è rappresentata dall'individuazione esplicita, da parte del testatore, dei soggetti investiti della qualifica di erede e della quota di diritto del patrimonio caduto in successione a ciascuno spettante. Tuttavia, possono darsi ipotesi nelle quali manchino le designazioni del primo e del secondo delle indicazioni sopra menzionate. In riferimento alle prime ipotesi, nelle quali manchi una formale ed esplicita istituzione d'erede, il legislatore all'art. 588, 1° co., c.c., prevede l'attribuzione della qualifica di successore a titolo universale ove l'istituito sia attributario dell'intero patrimonio del testatore o di una sua quota. Ipotesi diversa, e precipuo oggetto della presente analisi, è quella in cui si presenti una esplicita istituzione a titolo di erede non accompagnata, però, dalla esatta determinazione della quota di diritto allo stesso spettante in rapporto

RISCHI E SOLUZIONI DELLA PROVENIENZA DONATIVA

Nell'ambito della successione per causa di morte, la disciplina codicistica riserva inderogabilmente a determinati soggetti, c.d. legittimari, una quota di eredità, della quale non possono essere in nessun caso privati per volontà del disponente. Qualora un legittimario venga privato, in tutto o in parte, della sua quota indisponibile (c.d. legittima), per effetto di atti di liberalità, lo stesso potrà far valere il diritto al reintegro dell'intera quota mediante l'esercizio, entro dieci anni dall'apertura della successione, di un'apposita azione c.d. di riduzione, onde far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni donative o testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre. L'azione di riduzione è dotata di efficacia reale: per effetto della risoluzione della donazione, a seguito di sentenza definitiva che ne abbia accertato la lesione di legittima, divengono riscattabili tutti i successivi trasferimenti immobiliari effettuati dal d