Cassazione penale, sez. V, 02/03/2017, n. 31434 Integra diffamazione l'attribuzione alla persona offesa della volontà di sposare un uomo per acquisire lo stato di vedova e ereditarne, quindi, i beni, atteso che tale condotta è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati. La fattispecie. G. , durante un colloquio tra parenti, attribuiva alla vedova del congiunto, la signora P.G ., la volontà di essersi sposata per acquisire lo status di vedova, quindi, solo per interesse. Condannato dal giudice monocratico di Locri per diffamazione, l'uomo impugnava la sentenza innanzi al Palazzaccio, ma per gli Ermellini il ricorso è infondato. La Suprema Corte. La Cassazione ha ritenuto la sentenza pienamente corretta, giacchè la frase pronunciata dall'imputato, "assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignità personale nella opin