Passa ai contenuti principali

DIFFAMAZIONE: REATO AFFERMARE CHE UNA PERSONA SI SIA SPOSATA PER SOLDI

Cassazione penale, sez. V, 02/03/2017,  n. 31434

Integra diffamazione l'attribuzione alla persona offesa della volontà di sposare un uomo per acquisire lo stato di vedova e ereditarne, quindi, i beni, atteso che tale condotta è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati.


La fattispecie. G., durante un colloquio tra parenti, attribuiva alla vedova del congiunto, la signora P.G., la volontà di essersi sposata per acquisire lo status di vedova, quindi, solo per interesse. Condannato dal giudice monocratico di Locri per diffamazione, l'uomo impugnava la sentenza innanzi al Palazzaccio, ma per gli Ermellini il ricorso è infondato.

La Suprema Corte. La Cassazione ha ritenuto la sentenza pienamente corretta, giacchè la frase pronunciata dall'imputato, "assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale".
L'attribuzione "alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati".
Né deve trascurarsi "l'importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la maggior parte dei cittadini italiani – o tantomeno sottovalutarsi - il suo riconoscimento nella Costituzione quale fondamento della società naturale costituita dalla famiglia, della quale la Repubblica riconosce i diritti".

Conclusione. Per i motivi sopra esposti, la Supema Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato, tanto più che le parole usate, incentrate sulla asserita strumentalizzazione della donna del matrimonio a mero "scopo di lucro, hanno avuto una potenzialità lesiva non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignità e dalla considerazione da parte della comunità sociale in cui è inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti".

Commenti

Post popolari in questo blog

RIPETIZIONE DI INDEBITO

Cassazione civile, sez. II, 28/06/2017,  n. 16214 In materia d'indebito oggettivo quando la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto ad allegare e a provare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (fattispecie relativa ad una domanda di ripetizione d'indebito formulata dai clienti di un legale in merito al compenso illegittimamente incassato dal professionista). La fattispecie. A. e B. citavano in giudizio l'avvocato C., che aveva seguito nel loro interesse un processo di risarcimento danni in materia di sinistro stradale, per richiedere la restituzione di una somma di denaro illegittimamente corrisposta a titolo di compenso professionale. Deducevano che

CADE ACQUA DAL BALCONE DI SOPRA: E' REATO

Tra le liti più comuni all'interno di un condominio rientra sicuramente quella inerente la caduta di acqua dal balcone sovrastante; questa, oltre a poter creare disagi per i condomini, può anche andare a discapito di ignari passanti. Spesso però le persone ignorano che una siffatta condotta costituisce reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose); infatti, ai sensi del suddetto articolo "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro". La Cassazione, anche recentemente con sentenza n. 15956 del 2014, ha ribadito l'interpretazione estensiva di siffatta norma, applicandola in molteplici casi tra cui quello in oggetto. Occorre osservare, però, che al di là della responsabilità penale scaturente da tale condotta, resta ferma in ogni caso la possibilità di esercitare un&

IL SOCIO D'OPERA NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il socio d'opera è il socio  che conferisce in società la propria attività lavorativa, sia essa di natura manuale o intellettuale. Esso differisce dal prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, in quanto quest'ultimo, "essendo caratterizzato essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per sè l'esistenza di un rapporto di società, che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e partecipazione alle perdite" (Cass. n.6855/1982). Discusso è se il socio d'opera possa essere o meno capitalizzato: se, in altri termini, il socio d'opera possa essere titolare di una rappresentazione nel capitale. Parte della dottrina, sostenendo la distinzione tra conferimenti di capitale (i quali concorrerebbero alla determinazione del capitale sociale) e conferimenti di patrimonio (i quali attribuirebbero soltanto un diritto alla partecipazione agli utili), fa rientrare il conferimento d