Tra le liti più comuni all'interno di un condominio rientra sicuramente quella inerente la caduta di acqua dal balcone sovrastante; questa, oltre a poter creare disagi per i condomini, può anche andare a discapito di ignari passanti.
Spesso però le persone ignorano che una siffatta condotta costituisce reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose); infatti, ai sensi del suddetto articolo "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro".
La Cassazione, anche recentemente con sentenza n. 15956 del 2014, ha ribadito l'interpretazione estensiva di siffatta norma, applicandola in molteplici casi tra cui quello in oggetto.
Occorre osservare, però, che al di là della responsabilità penale scaturente da tale condotta, resta ferma in ogni caso la possibilità di esercitare un'azione meramente civile al fine di ottenere un risarcimento proporzionato al danno subito.
Nell'ipotesi malaugurata in cui ci si dovesse trovare in una situazione simile è opportuno richiedere da parte dell'amministratore dello stabile l'invio, al proprietario dell'immobile da cui proviene il versamento, di una diffida a perpetrare una simile condotta; si consiglia, inoltre, di richiedere l'intervento dei Vigili Urbani, laddove il versamento sia in essere, al fine di ottenere verbale di accertamento utilizzabile per un'eventuale azione civile a fini risarcitori.
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