Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post da aprile, 2017

LA SIMULAZIONE ED I TERZI

La simulazione configura un negozio non voluto rappresentando un esempio di divergenza tra volontà e dichiarazione. Le parti del contratto simulato, d'accordo tra di loro, dichiarano di voler porre in essere un contratto, ma in realtà non vogliono che se ne producano gli effetti. La simulazione è assoluta nel caso in cui le parti vogliono che non si produca alcun effetto, nè del negozio concluso nè di altro negozio. Al contrario, la simulazione è relativa quando si conviene la conclusione di un contratto ma si vuole la produzione di effetti diversi, riconducibili ad altro contratto. La reale volontà del contraente è contenuta nell'accordo simulatorio che è atto esterno al contratto simulato. Solitamente l'accordo simulatorio è anteriore o contestuale al contratto simulato, mentre non si ritiene ammissibile un accordo successivo, poichè in tal caso l'atto originariamente perfezionato sarebbe stato perfettamente coincidente con la volontà dei contraenti. Il Legisla

IL RUOLO DELL'AMMINISTRATORE NELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI MOROSI

I commi 1 e 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., introdotti dalla Riforma del condominio, contemplano un'azione surrogatoria, di carattere sussidiaria e secondaria, di cui può servirsi il terzo creditore nei confronti del condomino moroso, nonchè un autonomo obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente in proporzione alla quota del moroso. L'art. 1229, co. 9, c.c., introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, contenente "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" , obbliga l'amministratore ad "agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea". Suddetta nuova disposizione riproduce, sotto il profilo dell'obbligo dell'amministratore, quanto già sancito dall'art. 1130, n.3, c.c. che stabilisce come l'Amministratore debba "riscu

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

In via preliminare, al fine di comprendere i termini del problema relativo al c.d. “danno da vacanza rovinata”, è doveroso porre l’accento sul “Codice del Turismo” il quale è stato introdotto dal legislatore con l’obiettivo di raggiungere una semplificazione e una “deregulation” per le imprese che operano nel settore turistico. Segnatamente, il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 che, entrato in vigore il 21 giugno del 2011, si compone di due distinti interventi: il primo contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo, attuando la delega prevista dalla Legge 246/2005; il secondo recepisce la Direttiva n. 2008/122/CE sui contratti di multiproprietà, quelli relativi ai prodotti per vacanze di lungo termine, nonché gli accordi di rivendita e di scambio. Nelle intenzioni del Governo, il Codice punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto dell

LA PUZZA DI FRITTO PUO' COSTITUIRE REATO

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. n.14467 del 24/03/2017) integra il reato di “getto pericoloso di cose” il comportamento di chi emette odori da cucina che superino la normale soglia di tollerabilità. Il codice penale punisce infatti all’art. 674 c.p. con l’arresto fino a 1 mese e con l’ammenda fino a 206 euro, chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone; oppure, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti. L’odore di frittura, secondo la Suprema Corte, rientra a tutti gli effetti in tali emissioni olfattive vietate dalla legge, a condizione che costituiscano una «molestia contro le persone». Per molestare le persone, infatti l’odore deve essere «superiore alla normale tollerabilità». Un giudizio, quest’ultimo, che spetta al giudice, sulla base dell’en

IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

Il prestito vitalizio ipotecario, istituto di origine anglosassone conosciuto col nome di reverse mortgage, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n.248 del 2005. Originariamente veniva definito come contratto avente ad oggetto la concessione, da parte di aziende e di istituti di credito, di finanziamenti a medio e lungo termine, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali. Nel 2015, con L.n. 44 del 2015, sono state apportate alcune importanti modifiche all'istituto in esame:  a) in primo luogo soggetti finanziatori possono essere solo le banche e gli intermediatori finanziari; b) l'età per accedere al prestito vitalizio ipotecario è stata ridotta a 60 anni;  c) sono state individuate tre ipotesi di scadenza del termine per il rimborso, ed in particolare: 1) la morte del sogge

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE: NON SERVE TRASCRIVERE LA RISERVA DI NOMINA

In presenza di un contratto preliminare per persona da nominare, la dichiarazione di nomina deve essere trascritta entro il termine stabilito nel contratto preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, c. c.. Non occorre invece che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1797 del 24 gennaio 2017.  Come noto, l’art. 1401 c.c. prevede che, durante la conclusione del contratto, una parte possa riservarsi la facoltà di nominare, in un secondo momento, la persona che acquisterà i diritti e assumerà i doveri nascenti dal contratto stesso. Se la persona nominata accetta, il contratto per persona da nominare produrrà l’effetto di sostituire il nominato all’originario stipulante ex tunc , cioè con effetto dal momento in cui fu stipulato il contratto, in via diretta ed immediata nei confronti del terzo. Precisa l’art. 1403 c.c. che la dichiarazione di nomina e l’

LOCAZIONE AD UNA PROSTITUTA: QUANDO COSTITUISCE REATO

Nel nostro ordinamento la prostituzione non rappresenta, di per sè, un vero e proprio reato, bensì un comportamento socialmente riprovevole ai sensi della Legge n.75/1958; viceversa, è penalmente rilevante ogni attività diretta a indurre, favorire o sfruttare la prostituzione altrui ex art. 531 c.p. Affinchè scatti la punibilità è necessario che il contributo causale del soggetto sia effetivo e diretto ad agevolare l'attività di meretricio con consapevolezza. Basandosi su tale assunto, la costante giurisprudenza non ha ritenuto sussistente, di norma, alcun reato in capo a colui che conceda un immobile in locazione a una o più prostitute laddove il canone pattuito si attenga al valore di mercato; ciò in quanto lo scopo del contratto di locazione è la mera soddisfazione delle esigenze abitative della persona. Infatti la Cassazione, con Sent. n. 39181/2015, ha affermato che "se la locazione non è concessa allo scopo specifico di esercitare nell'immobile locato una casa di

LA CESSIONE DI QUOTA NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Nelle società di persone il trasferimento di partecipazione sociale comporta modifica dei patti sociali; pertanto, ai sensi dell'art. 2252 c.c., è soggetto al consenso unanimistico dei soci, come ricordato anche dalla Cassazione ( Sent. n. 1122/1984: "Il consenso unanime richiesto per la costituzione della società di persone occorre anche per l'allargamento della base sociale mediante l'ingresso di nuovi soci").  Si è posta in dottrina la questione se, oltre all'intera quota, possa essere oggetto di cessione anche solo una frazione di essa: risposta positiva a tale quesito è stata fornita dallo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, secondo il quale "essendo la quota sociale un complesso di situazioni giuridiche soggettive la cui entità corrisponde ad una porzione del capitale sociale, salva l'ipotesi in cui la partecipazione sia rappresentata da una porzione minima e fissa del capitale sociale, come avviene nelle s.p.a., la partecipazione sociale

IL SOCIO D'OPERA NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il socio d'opera è il socio  che conferisce in società la propria attività lavorativa, sia essa di natura manuale o intellettuale. Esso differisce dal prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, in quanto quest'ultimo, "essendo caratterizzato essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per sè l'esistenza di un rapporto di società, che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e partecipazione alle perdite" (Cass. n.6855/1982). Discusso è se il socio d'opera possa essere o meno capitalizzato: se, in altri termini, il socio d'opera possa essere titolare di una rappresentazione nel capitale. Parte della dottrina, sostenendo la distinzione tra conferimenti di capitale (i quali concorrerebbero alla determinazione del capitale sociale) e conferimenti di patrimonio (i quali attribuirebbero soltanto un diritto alla partecipazione agli utili), fa rientrare il conferimento d

ALCOL TEST: LIMITI E DIRITTI

Da recenti statistiche si evince che il 46% degli incidenti stradali è causato dall'uso di alcol e stupefacenti, percentuale che sale al 72% se si prendono in esame solo gli incidenti avvenuti nelle ore notturne; al fine di debellare un simile fenomeno vengono effettuati sempre maggiori controlli da parte delle Forze dell'Ordine e sempre in aumento è l'utilizzo del c.d. alcoltest. Ma quali sono i limiti previsti dal Codice della Strada e quali sono i diritti in capo a coloro che si sottopongono a tale esame? Il limite del tasso alcolico tollerato ai sensi di legge è di 0,5 grammi/litro, il cui superamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare: - per un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l  è prevista l'ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; il veicolo viene affidato ad altra persona o, in caso di persona idonea, viene fatto recuperare da soggetto autorizzato a rico

AMMISSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE DA E IN IMPRESA INDIVIDUALE

Uno dei temi di maggior contrasto nel diritto societario concerne la trasformazione da e in impresa individuale; quest'ultima rappresenta una delle ipotesi di trasformazione eterogenea atipica, ossia uno di quei casi non preso in esame dal legislatore agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. Sono queste, difatti, le disposizioni che disciplinano la trasformazione eterogenea, ossia la trasformazione con cui si muta la causa dell'ente coinvolto; la prima disposizione prevede la possibilità per le società di capitali di trasformarsi in consorzi, società consortili, società corporative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; come si nota, gli enti contemplati non hanno la causa lucrativa che invece caratterizza le società di capitali. La norma successiva, invece, prevede il caso inverso, ossia la trasformazione eterogenea in società di capitali; essa non contempla, però, tutti gli enti previsti all'art. 2500-septies c.c. La dottrina dominante, p

CADE ACQUA DAL BALCONE DI SOPRA: E' REATO

Tra le liti più comuni all'interno di un condominio rientra sicuramente quella inerente la caduta di acqua dal balcone sovrastante; questa, oltre a poter creare disagi per i condomini, può anche andare a discapito di ignari passanti. Spesso però le persone ignorano che una siffatta condotta costituisce reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose); infatti, ai sensi del suddetto articolo "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro". La Cassazione, anche recentemente con sentenza n. 15956 del 2014, ha ribadito l'interpretazione estensiva di siffatta norma, applicandola in molteplici casi tra cui quello in oggetto. Occorre osservare, però, che al di là della responsabilità penale scaturente da tale condotta, resta ferma in ogni caso la possibilità di esercitare un&

I PATTI PARASOCIALI NELLA S.P.A.: AMMISSIBILITA' ED EFFICACIA

I patti parasociali sono accordi, non rientranti nell'atto costitutivo, intercorrenti tra  i soci (o tra soci e terzi) di una determinata società al fine di influenzare la vita sociale di quest'ultima assumendo comuni comportamenti all'interno di essa. Si tratta di contratti plurilaterali collegati unilateralmente col contratto sociale ed hanno un'efficacia meramente obbligatoria ed extra-sociale: conseguentemente una loro eventuale violazione da parte di uno dei partecipanti comporterà la nascita di un mero diritto al risarcimento danni in capo agli altri partecipanti e non potrà incidere sulla validità degli atti sui quali i patti parasociali sono destinati a riflettersi. I patti parasociali più diffusi sono: a) i c.d. sindacati di voto, con cui i soci si obbligano a concordare previamente la direzione del loro voto in assemblea; b) i c.d. sindacati di blocco, con i quali i soci si obbligano a non cedere le proprie azioni o a subordinare la loro cessione al gradi

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE?

In Italia si verificano 590 incidenti al giorno che provocano la morte di 12 persone e il ferimento di 842 al giorno (Dati Aci); non tutti però sanno come comportarsi in caso di incidente. Una volta accertatisi di stare bene la prima cosa da fare è appurare con il conducente dell'altro veicolo coinvolto la dinamica dell'incidente. Nell'ipotesi in cui le parti siano concordi sul realizzarsi di quest'ultima è opportuno compilare e sottoscrivere entrambi il c.d. Cid ( ora CAI, Costatazione amichevole di incidente), il quale sarà utile al fine di abbreviare i termini per la richiesta di risarcimento danni. Nell'ipotesi invece in cui il suddetto accordo non dovesse pervenire, si raccomanda di chiamare i Vigili Urbani sì da determinare la redazione di un verbale, anch'esso utile ai fini della suddetta richiesta. Per ciò che concerne quest'ultima, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. « Codice delle assicurazioni »), ha introdotto due diverse procedure per il