La simulazione configura un negozio non voluto rappresentando un esempio di divergenza tra volontà e dichiarazione. Le parti del contratto simulato, d'accordo tra di loro, dichiarano di voler porre in essere un contratto, ma in realtà non vogliono che se ne producano gli effetti. La simulazione è assoluta nel caso in cui le parti vogliono che non si produca alcun effetto, nè del negozio concluso nè di altro negozio. Al contrario, la simulazione è relativa quando si conviene la conclusione di un contratto ma si vuole la produzione di effetti diversi, riconducibili ad altro contratto. La reale volontà del contraente è contenuta nell'accordo simulatorio che è atto esterno al contratto simulato. Solitamente l'accordo simulatorio è anteriore o contestuale al contratto simulato, mentre non si ritiene ammissibile un accordo successivo, poichè in tal caso l'atto originariamente perfezionato sarebbe stato perfettamente coincidente con la volontà dei contraenti. Il Legisla