Da recenti statistiche si evince che il 46% degli incidenti stradali è causato dall'uso di alcol e stupefacenti, percentuale che sale al 72% se si prendono in esame solo gli incidenti avvenuti nelle ore notturne; al fine di debellare un simile fenomeno vengono effettuati sempre maggiori controlli da parte delle Forze dell'Ordine e sempre in aumento è l'utilizzo del c.d. alcoltest.
Ma quali sono i limiti previsti dal Codice della Strada e quali sono i diritti in capo a coloro che si sottopongono a tale esame?
Il limite del tasso alcolico tollerato ai sensi di legge è di 0,5 grammi/litro, il cui superamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare:
- per un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è prevista l'ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; il veicolo viene affidato ad altra persona o, in caso di persona idonea, viene fatto recuperare da soggetto autorizzato a ricoprire l'attività di soccorso stradale e deposito, per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, oppure presso l'autorimessa di chi ha provveduto al recupero; è inoltre prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente, 20 punti per chi abbia preso la patente dopo il 1 ottobre 2003 e da meno di 3 anni;
- per un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l l'ammenda è compresa tra gli 800 e i 3.200 euro; è previsto inoltre l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo variabile tra 6 mesi e 1 anno. Nell'ipotesi un cui, con un tasso alcolemico ricompreso all'interno di tale soglia, il soggetto provochi un incidente stradale, viene anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il proprietario di quest'ultimo sia persona diversa dal conducente;
- per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, infine, è comminata un'ammenda tra i 1.500 e i 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo.
Nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all'etilometro, si applicherà l'art. 186, co. 2, lett. a) del Codice della Strada e pertanto le seguenti sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 3 mesi ad 1 anno, sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni o la revoca nel caso in cui il conducente sia incorso nel biennio precedente in una condanna per il medesimo reato, ed infine la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga ad altra persona.
Tuttavia chi si sottopone all'etilometro spesso ignora di avere uno specifico diritto, quello di avvalersi di un proprio legale; e di tale diritto, pena la nullità dell'esame, deve essere avvisato dal soggetto procedente.
Infatti la Cassazione, a più riprese ( Cass. n. 5396/2015, Cass. n. 7967/2014), ha sancito "la nullità del c.d. alcoltest in conseguenza del mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".
Occorre, però, specificare che, nonostante tale diritto, l'arrivo del legale deve avvenire entro un ragionevole lasso di tempo (la cui durata non è stata determinata dalla Suprema Corte), potendo la Polizia stradale, in caso contrario, comunque procedere all'esame, al fine di evitare una discrasia tra le risultanze dell'etilometro e l'effetivo stato del conducente al momento del fermo.
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