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IL SOCIO D'OPERA NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il socio d'opera è il socio  che conferisce in società la propria attività lavorativa, sia essa di natura manuale o intellettuale. Esso differisce dal prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, in quanto quest'ultimo, "essendo caratterizzato essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per sè l'esistenza di un rapporto di società, che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e partecipazione alle perdite" (Cass. n.6855/1982).
Discusso è se il socio d'opera possa essere o meno capitalizzato: se, in altri termini, il socio d'opera possa essere titolare di una rappresentazione nel capitale. Parte della dottrina, sostenendo la distinzione tra conferimenti di capitale (i quali concorrerebbero alla determinazione del capitale sociale) e conferimenti di patrimonio (i quali attribuirebbero soltanto un diritto alla partecipazione agli utili), fa rientrare il conferimento d'opera in quest'ultima categoria, non ritenendolo pertanto capitalizzabile in quanto non iscrivibile a bilancio ed insuscettibile di esecuzione forzata; la dottrina prevalente e preferibile, invece, evidenzia come le obiezioni della tesi negativa possano essere superate iscrivendo la prestazione d'opera a bilancio come diritto di credito di cui diventa titolare la società e conseguentemente suscettibile, certamente, di esecuzione forzata. Secondo tale tesi, pertanto, la capitalizzazione, pur non essendo necessaria (socio d'opera puro), è tuttavia possibile (socio d'opera spurio).
Altro problema concerne il rimborso, in sede di liquidazione, del conferimento d'opera non capitalizzato, ossia se questo debba avvenire ai sensi dell'art. 2282 c.c. Quella parte della dottrina che tende a distinguere tra conferimenti di capitale e conferimenti di patrimonio, propende per l'inconfigurabilità di un diritto al rimborso in capo al socio d'opera non capitalizzato; per converso, la tesi preferibile, nonchè la stessa Cassazione ( Sent. n. 5126/1985), ritiene non vi sia ragione di negare il rimborso anche al socio d'opera non capitalizzato, soprattutto in quanto lo stesso art. 2282 c.c., nel fare riferimento al rimborso dei conferimenti, non compie alcuna distinzione circa la natura di questi ultimi.
Una volta ritenuta ammissibile la capitalizzazione del socio d'opera, ci si chiede se sia ammissibile una società di persone nella quale vengano compiuti solo conferimenti d'opera. Anche su tale punto la dottrina si distingue: secondo parte di essa e una non recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 606/1947), ciò sarrebbe possibile solo nella società semplice in quanto la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice necessiterebbero della creazione di un fondo patrimoniale a garanzia dei terzi creditori; la dottrina prevalente, tuttavia, e una sentenza della Cassazione ( Sent. n. 1466/1955) ritengono invece che ciò sia consentito anche nella s.n.c. e nella s.a.s. dato il concreto valore patrimoniale proprio del diritto di credito alla prestazione d'opera.
Infine, ci si domanda se nella società in accomandita semplice sia ammissibile che un socio accomandante, il quale ex art. 2313 c.c. risponde "limitatamente alla quota conferita", effettui esclusivamente un conferimento d'opera: parte della dottrina, basandosi sul dato normativo dell'art. 2313 c.c., ritiene che ciò sia inammissibile, tanto più se si tiene conto che la conferibilità dell'opera da parte dei soci senza responsabilità personale sottrarrebbe questi ultimi da qualsivoglia responsabilità in caso di cessazione improvvisa dell'attività conferita. Recentemente, tuttavia, si è andata sempre più affermando in dottrina la tesi dell'ammissibilità  del socio d'opera accomandante: tale teoria si concentra sul dettato normativo dell'art. 2315 c.c., laddove si prevede che "alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo", tra le quali debbono ricomprendersi quelle che espressamente prevedono il conferimento d'opera (artt. 2263, 2 co., 2286, 2 co., 2295 n.7, c.c.). Inoltre, tratto distintivo della s.a.s. non sarebbe il regime di responsabilità bensì la riserva d'amministrazione a favore dell'accomandatario.
Concludendo si deve comunque sottolineare che, nonostante l'apertura da parte della dottrina alla presenza di un socio solo d'opera accomandante, è lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato a raccomandare prudenza in un simile caso, nel quale risulterebbe comunque esclusa qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo all'accomandante.

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