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COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE?

In Italia si verificano 590 incidenti al giorno che provocano la morte di 12 persone e il ferimento di 842 al giorno (Dati Aci); non tutti però sanno come comportarsi in caso di incidente. Una volta accertatisi di stare bene la prima cosa da fare è appurare con il conducente dell'altro veicolo coinvolto la dinamica dell'incidente. Nell'ipotesi in cui le parti siano concordi sul realizzarsi di quest'ultima è opportuno compilare e sottoscrivere entrambi il c.d. Cid ( ora CAI, Costatazione amichevole di incidente), il quale sarà utile al fine di abbreviare i termini per la richiesta di risarcimento danni. Nell'ipotesi invece in cui il suddetto accordo non dovesse pervenire, si raccomanda di chiamare i Vigili Urbani sì da determinare la redazione di un verbale, anch'esso utile ai fini della suddetta richiesta.
Per ciò che concerne quest'ultima, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. « Codice delle assicurazioni »), ha introdotto due diverse procedure per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli: a) l’azione da esercitarsi nei confronti dell’assicuratore del responsabile; b) l’azione da esercitarsi nei confronti del proprio assicuratore (c.d. sistema di risarcimento o indennizzo diretto).
Il sistema di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti (non superiori al 9% di invalidità permanente). In questi casi, dunque, la vittima di un sinistro stradale, in luogo di essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del responsabile, viene risarcita dall’assicuratore del veicolo dalla stessa utilizzato.
Per accedere a tale procedura è necessario inviare una richiesta di indennizzo alla propria compagnia assicurativa contenente la dinamica dell'incidente, il luogo in cui si consentirà alla Compagnia di visionare, per un periodo non inferiore a 5 giorni, il veicolo danneggiato, il Modulo Blu (CAI o Cid), il verbale, ove esistente, delle Forze dell'Ordine intervenute, il referto medico in caso di danni a persone, il nominativo di eventuali testimoni e i dati inerenti alle generalità dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti con i relativi dati assicurativi.
Una volta inviata tutta la documentazione l'assicuratore è tenuto a presentare l'offerta di indennizzo:
- entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni al veicolo e alle cose (questo limite viene ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il CAI);
- entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone.
Se l'assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. Laddove la richiesta presentata non fosse completa, la Compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie e in tale ipotesi i temini anzidetti decorreranno nuovamente dall'invio delle informazioni integrative. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia assicurativa è tenuta, entro 30 giorni, ad inviare le ragioni dell'avvenuta esclusione.
La procedura di risarcimento ordinaria, invece, prevede l'invio della medesima documentazione, però non alla propria bensì alla Compagnia Assicurativa del danneggiante.
I tempi previsti per presentare l'offerta sono gli stessi previsti per la procedura di risarcimento "diretto".
Se la Compagnia non risponde o se la persona danneggiata non intende accettare l'offerta presentata, è possibile dare avvio ad un procedimento giudiziario.
Si ricorda però che la richiesta di risarcimento danni da circolazione di veicoli è soggetta alla procedura di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014.

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