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I PATTI PARASOCIALI NELLA S.P.A.: AMMISSIBILITA' ED EFFICACIA

I patti parasociali sono accordi, non rientranti nell'atto costitutivo, intercorrenti tra  i soci (o tra soci e terzi) di una determinata società al fine di influenzare la vita sociale di quest'ultima assumendo comuni comportamenti all'interno di essa.
Si tratta di contratti plurilaterali collegati unilateralmente col contratto sociale ed hanno un'efficacia meramente obbligatoria ed extra-sociale: conseguentemente una loro eventuale violazione da parte di uno dei partecipanti comporterà la nascita di un mero diritto al risarcimento danni in capo agli altri partecipanti e non potrà incidere sulla validità degli atti sui quali i patti parasociali sono destinati a riflettersi.
I patti parasociali più diffusi sono: a) i c.d. sindacati di voto, con cui i soci si obbligano a concordare previamente la direzione del loro voto in assemblea; b) i c.d. sindacati di blocco, con i quali i soci si obbligano a non cedere le proprie azioni o a subordinare la loro cessione al gradimento degli altri partecipanti al sindacato o, infine, a riconoscere in capo a questi ultimi un diritto di prelazione sulle stesse.
Per ciò che concerne la loro ammissibilità, mentre per i sindacati di blocco non sono sorte particolari problematiche, maggiori difficoltà si sono avute nel riconoscere l'ammissibilità dei sindacati di voto, in particolare c.d. a maggioranza, in cui il voto viene deciso dalla maggioranza dei partecipanti al sindacato.
Nonostante la tendenziale ammissibilità paventata dalla dottrina, la Cassazione ha a lungo negato un loro riconoscimento giuridico (Cass. n. 1581 del 1975) in quanto si sarebbe arrivati al paradossale risultato, laddove il sindacato avesse ricompreso il 51% del capitale sociale e la decisione fosse stata assunta a maggioranza di questo,di consentire ad una parte minoritaria del capitale sociale di determinare le sorti della società.
Tuttavia va sottolineata un'inversione di rotta da parte della Suprema Corte (Cass. n.5963 del 2008), la quale è arrivata a riconoscere la legittimità dei sindacati di voto a maggioranza, partendo dal presupposto fondamentale che, in ogni caso, la volontà del singolo socio non verrebbe coartata in quanto, seppur incombendo nell'obbligo di risarcire il danno, ben potrebbe esprimere un voto discordante da quanto stabilito all'interno del sindacato di voto.
Si ricorda che la disciplina dei patti parasociali risulta differente a seconda che si tratti di:
a) società chiuse (le quali non fanno ricorso al capitale di rischio), regolate dall'art. 2341-bis c.c., il quale prevede per l'ipotesi di sindacati a tempo determinato un limite temporale di 5 anni e per il caso di sindacati a tempo indeterminato un diritto di recesso in capo ai partecipanti con preavviso di 180 giorni;
b) società quotate (regolate dagli art.122 e 123 T.U.F.) per le quali il limite di tempo dei 5 anni è ridotto a 3 e per le quali,inoltre, sono previste peculiari forme di pubblicità (i patti parasociali devono, entro 5 giorni dalla stipula, a pena di nullità: 1) essere comunicati alla Consob; 2) essere pubblicati per estratto nel sito Internet della società con azioni quotate; 3) essere depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; 4) essere comunicati anche per estratto alle società con azioni quotate);
c) società con azionariato diffuso, la cui disciplina è sostanzialmente riconducibile a quella prevista per le società chiuse, con l'unica rilevante differenza che all'apertura di ogni assemblea vanno comunicati i patti parasociali in essere, pena l'irrilevanza del voto dei partecipanti al sindacato.

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