Passa ai contenuti principali

LA PUZZA DI FRITTO PUO' COSTITUIRE REATO

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. n.14467 del 24/03/2017) integra il reato di “getto pericoloso di cose” il comportamento di chi emette odori da cucina che superino la normale soglia di tollerabilità. Il codice penale punisce infatti all’art. 674 c.p. con l’arresto fino a 1 mese e con l’ammenda fino a 206 euro, chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone; oppure, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti. L’odore di frittura, secondo la Suprema Corte, rientra a tutti gli effetti in tali emissioni olfattive vietate dalla legge, a condizione che costituiscano una «molestia contro le persone».
Per molestare le persone, infatti l’odore deve essere «superiore alla normale tollerabilità». Un giudizio, quest’ultimo, che spetta al giudice, sulla base dell’entità dell’odore e della sua capacità di penetrazione nell’appartamento. Se, ad esempio, anche con le finestre chiuse l’odore è in grado di raggiungere l’interno, non c’è dubbio che si tratta di un disturbo intollerabile, tale da giustificare  il ricorso al giudice. Diverso il caso dei cattivi odori che solo nelle ore dei pasti raggiungono i piani alti, ma che, grazie alla chiusura delle finestra, non possono essere percepiti.
L’importanza della sentenza in commento risiede nell’aver chiarito che, nel reato di getto pericoloso di cose, sono ricomprese anche le emissioni di odori da cucina che superano una certa soglia di tollerabilità. Secondo la Cassazione, la contravvenzione è configurabile nel caso di «molestie olfattive» generate da privati e non solo da attività commerciali, industriali o da locali di ristorazione.
Fra l’altro, per stabilire il superamento del «limite della stretta tollerabilità» non esiste una normativa ad hoc, non sono fissati dei limiti di legge delle emissioni. Bisogna allora riferirsi al codice civile (art. 844 c.c.), il quale consente al giudice di fondare il suo convincimento sugli elementi probatori a disposizione, senza dover necessariamente ricorrere ad una perizia tecnica, potendo anche avvalersi della testimonianza dei vicini di casa.

Commenti

Post popolari in questo blog

IL SOCIO D'OPERA NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il socio d'opera è il socio  che conferisce in società la propria attività lavorativa, sia essa di natura manuale o intellettuale. Esso differisce dal prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, in quanto quest'ultimo, "essendo caratterizzato essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per sè l'esistenza di un rapporto di società, che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e partecipazione alle perdite" (Cass. n.6855/1982). Discusso è se il socio d'opera possa essere o meno capitalizzato: se, in altri termini, il socio d'opera possa essere titolare di una rappresentazione nel capitale. Parte della dottrina, sostenendo la distinzione tra conferimenti di capitale (i quali concorrerebbero alla determinazione del capitale sociale) e conferimenti di patrimonio (i quali attribuirebbero soltanto un diritto alla partecipazione agli utili), fa rientrare il conferimento d...

CADE ACQUA DAL BALCONE DI SOPRA: E' REATO

Tra le liti più comuni all'interno di un condominio rientra sicuramente quella inerente la caduta di acqua dal balcone sovrastante; questa, oltre a poter creare disagi per i condomini, può anche andare a discapito di ignari passanti. Spesso però le persone ignorano che una siffatta condotta costituisce reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose); infatti, ai sensi del suddetto articolo "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro". La Cassazione, anche recentemente con sentenza n. 15956 del 2014, ha ribadito l'interpretazione estensiva di siffatta norma, applicandola in molteplici casi tra cui quello in oggetto. Occorre osservare, però, che al di là della responsabilità penale scaturente da tale condotta, resta ferma in ogni caso la possibilità di esercitare un...

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL PRELIMINARE DI VENDITA: AMMISSIBILE LA CONDANNA AL DOPPIO DELLA CAPARRA

Il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c., e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c. Cassazione civile, sez. II, sentenza 27 ottobre 2017, n. 25623 La fattispecie. Con un contratto preliminare di compravendita immobiliare la parte promittente venditrice si impegnava a trasferire, unitamente all'immobile, anche l'uso esclusivo della porzione di terrazzo sovrastante l'appartamento; nelle more dell'esecuzione dei lavori la promittente venditrice comunicava che la porzione d...