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AMMISSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE DA E IN IMPRESA INDIVIDUALE

Uno dei temi di maggior contrasto nel diritto societario concerne la trasformazione da e in impresa individuale; quest'ultima rappresenta una delle ipotesi di trasformazione eterogenea atipica, ossia uno di quei casi non preso in esame dal legislatore agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. Sono queste, difatti, le disposizioni che disciplinano la trasformazione eterogenea, ossia la trasformazione con cui si muta la causa dell'ente coinvolto; la prima disposizione prevede la possibilità per le società di capitali di trasformarsi in consorzi, società consortili, società corporative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; come si nota, gli enti contemplati non hanno la causa lucrativa che invece caratterizza le società di capitali. La norma successiva, invece, prevede il caso inverso, ossia la trasformazione eterogenea in società di capitali; essa non contempla, però, tutti gli enti previsti all'art. 2500-septies c.c. La dottrina dominante, prendendo le mosse da siffatta "dimenticanza", ritiene ammissibile le c.d. trasformazioni eterogenee atipiche, aderendo a quella tesi che considera la trasformazione come uno strumento di carattere generale e non più vincolato rigidamente alle ipotesi previste dal legislatore.
Andando ad analizzare specificatamente la trasformazione da e in impresa individuale si deve innanzitutto sottolineare come l'orientamento della Cassazione sul punto sia di stampo negativo (Cass. n. 496/2015, Cass. n. 16566/2013, Cass. n. 12213/2008). La Suprema Corte ha infatti affermato in più circostanze l'inammissibilità della trasformazione da o in impresa individuale, in quanto tale vicenda comporterebbe una successione tra soggetti (persona giuridica e persona fisica) distinti per natura e per forma. Inoltre, secondo la Cassazione "la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito della società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso". Anche il Tar si è espresso sul punto affermando, in più circostanze, la tassatività delle ipotesi di trasformazione.
Contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza, la dottrina propende per l'ammissibilità di una siffatta trasformazione: in primo luogo, con riferimento all'ipotesi di trasformazione da società ad impresa individuale, il CNN ha sottolineato come, con l'assunzione della responsabilità illimitata, si valorizzerebbe la tutela dei creditori; in secondo luogo, a coloro che obiettano in tale circostanza, l'assenza di un procedimento di liquidazione, ritenuto inderogabile, il CNN sottolinea la presenza di diversi meccanismi tesi a sopperire a siffatta mancanza, quale l'opposizione dei creditori ex art. 2500-novies c.c.
In conclusione si deve affermare come, nonostante l'apertura da parte della dottrina notarile, in realtà sia più prudente, dato il costante orientamento giurisprudenziale, non procedere ad una tale trasformazione; lo stesso CNN (studio 545-2014/1) ha invitato la categoria alla prudenza, evidenziando l'opportunità di ponderare accuratamente le soluzioni operative prescelte.

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