Passa ai contenuti principali

AMMISSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE DA E IN IMPRESA INDIVIDUALE

Uno dei temi di maggior contrasto nel diritto societario concerne la trasformazione da e in impresa individuale; quest'ultima rappresenta una delle ipotesi di trasformazione eterogenea atipica, ossia uno di quei casi non preso in esame dal legislatore agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. Sono queste, difatti, le disposizioni che disciplinano la trasformazione eterogenea, ossia la trasformazione con cui si muta la causa dell'ente coinvolto; la prima disposizione prevede la possibilità per le società di capitali di trasformarsi in consorzi, società consortili, società corporative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; come si nota, gli enti contemplati non hanno la causa lucrativa che invece caratterizza le società di capitali. La norma successiva, invece, prevede il caso inverso, ossia la trasformazione eterogenea in società di capitali; essa non contempla, però, tutti gli enti previsti all'art. 2500-septies c.c. La dottrina dominante, prendendo le mosse da siffatta "dimenticanza", ritiene ammissibile le c.d. trasformazioni eterogenee atipiche, aderendo a quella tesi che considera la trasformazione come uno strumento di carattere generale e non più vincolato rigidamente alle ipotesi previste dal legislatore.
Andando ad analizzare specificatamente la trasformazione da e in impresa individuale si deve innanzitutto sottolineare come l'orientamento della Cassazione sul punto sia di stampo negativo (Cass. n. 496/2015, Cass. n. 16566/2013, Cass. n. 12213/2008). La Suprema Corte ha infatti affermato in più circostanze l'inammissibilità della trasformazione da o in impresa individuale, in quanto tale vicenda comporterebbe una successione tra soggetti (persona giuridica e persona fisica) distinti per natura e per forma. Inoltre, secondo la Cassazione "la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito della società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso". Anche il Tar si è espresso sul punto affermando, in più circostanze, la tassatività delle ipotesi di trasformazione.
Contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza, la dottrina propende per l'ammissibilità di una siffatta trasformazione: in primo luogo, con riferimento all'ipotesi di trasformazione da società ad impresa individuale, il CNN ha sottolineato come, con l'assunzione della responsabilità illimitata, si valorizzerebbe la tutela dei creditori; in secondo luogo, a coloro che obiettano in tale circostanza, l'assenza di un procedimento di liquidazione, ritenuto inderogabile, il CNN sottolinea la presenza di diversi meccanismi tesi a sopperire a siffatta mancanza, quale l'opposizione dei creditori ex art. 2500-novies c.c.
In conclusione si deve affermare come, nonostante l'apertura da parte della dottrina notarile, in realtà sia più prudente, dato il costante orientamento giurisprudenziale, non procedere ad una tale trasformazione; lo stesso CNN (studio 545-2014/1) ha invitato la categoria alla prudenza, evidenziando l'opportunità di ponderare accuratamente le soluzioni operative prescelte.

Commenti

Post popolari in questo blog

IL SOCIO D'OPERA NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il socio d'opera è il socio  che conferisce in società la propria attività lavorativa, sia essa di natura manuale o intellettuale. Esso differisce dal prestatore di lavoro subordinato, retribuito mediante partecipazione agli utili, in quanto quest'ultimo, "essendo caratterizzato essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per sè l'esistenza di un rapporto di società, che si esplica mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e partecipazione alle perdite" (Cass. n.6855/1982). Discusso è se il socio d'opera possa essere o meno capitalizzato: se, in altri termini, il socio d'opera possa essere titolare di una rappresentazione nel capitale. Parte della dottrina, sostenendo la distinzione tra conferimenti di capitale (i quali concorrerebbero alla determinazione del capitale sociale) e conferimenti di patrimonio (i quali attribuirebbero soltanto un diritto alla partecipazione agli utili), fa rientrare il conferimento d...

CADE ACQUA DAL BALCONE DI SOPRA: E' REATO

Tra le liti più comuni all'interno di un condominio rientra sicuramente quella inerente la caduta di acqua dal balcone sovrastante; questa, oltre a poter creare disagi per i condomini, può anche andare a discapito di ignari passanti. Spesso però le persone ignorano che una siffatta condotta costituisce reato ex art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose); infatti, ai sensi del suddetto articolo "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro". La Cassazione, anche recentemente con sentenza n. 15956 del 2014, ha ribadito l'interpretazione estensiva di siffatta norma, applicandola in molteplici casi tra cui quello in oggetto. Occorre osservare, però, che al di là della responsabilità penale scaturente da tale condotta, resta ferma in ogni caso la possibilità di esercitare un...

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL PRELIMINARE DI VENDITA: AMMISSIBILE LA CONDANNA AL DOPPIO DELLA CAPARRA

Il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c., e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c. Cassazione civile, sez. II, sentenza 27 ottobre 2017, n. 25623 La fattispecie. Con un contratto preliminare di compravendita immobiliare la parte promittente venditrice si impegnava a trasferire, unitamente all'immobile, anche l'uso esclusivo della porzione di terrazzo sovrastante l'appartamento; nelle more dell'esecuzione dei lavori la promittente venditrice comunicava che la porzione d...