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ISTITUZIONE EREDITARIA SENZA PREDETERMINAZIONE DI QUOTE

Nell'ambito del fenomeno delle successioni testamentarie ipotesi ordinaria e fisiologica è rappresentata dall'individuazione esplicita, da parte del testatore, dei soggetti investiti della qualifica di erede e della quota di diritto del patrimonio caduto in successione a ciascuno spettante. Tuttavia, possono darsi ipotesi nelle quali manchino le designazioni del primo e del secondo delle indicazioni sopra menzionate.
In riferimento alle prime ipotesi, nelle quali manchi una formale ed esplicita istituzione d'erede, il legislatore all'art. 588, 1° co., c.c., prevede l'attribuzione della qualifica di successore a titolo universale ove l'istituito sia attributario dell'intero patrimonio del testatore o di una sua quota.
Ipotesi diversa, e precipuo oggetto della presente analisi, è quella in cui si presenti una esplicita istituzione a titolo di erede non accompagnata, però, dalla esatta determinazione della quota di diritto allo stesso spettante in rapporto all'intero patrimonio ereditario. Sono questi i casi in cui il testatore indica l'erede e gli attribuisce uno o più beni a titolo di quota, senza peraltro determinare la frazione di patrimonio a lui attribuita.
Al fine di determinare la quota di diritto in cui un erede è istituito si procederà, pertanto, nel momento dell'apertura successione, a quantificare i beni allo stesso attribuiti e se ne calcolerà il valore complessivo rispetto all'intero asse ereditario. In ipotesi siffatte si può intravedere una divisione fatta dal testatore ai sensi dell'art. 734 (assegno divisionale qualificato) limitatamente ai beni in oggetto, con la particolarità della mancanza di una previa e anticipata predeterminazione delle quote di diritto.
Al riguardo resta da precisare che l'ipotesi descritta esula dai casi di "institutio ex re certa" di cui all'art. 588, 2° co., c.c.: seppure entrambe le fattispecie condividano la circostanza che il testatore abbia inteso assegnare determinati beni come quota del patrimonio, le stesse si differenziano in quanto nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 588 manca anche la esplicita istituzione d'erede.


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