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DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

Ai sensi dell' art. 458 c.c. " Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi ". Dall'analisi del presente articolo emerge innanzitutto una fondamentale tripartizione dei patti successori, i quali devono essere distinti in patti successori c.d. istitutivi, in patti successori c.d. dispositivi ed infine in patti successori c.d. rinunziativi. Si qualifica come patto successorio istitutivo qualsiasi negozio " inter vivos " finalizzato alla disposizione di propri diritti per il tempo successivo alla propria morte. La previsione della nullità di questo tipo di convenzioni trova il suo fondamento nella circostanza che il nostro ordinamento ammette esclusivamente il testamento come strumento mediante il quale dispor...

ISTITUZIONE EREDITARIA SENZA PREDETERMINAZIONE DI QUOTE

Nell'ambito del fenomeno delle successioni testamentarie ipotesi ordinaria e fisiologica è rappresentata dall'individuazione esplicita, da parte del testatore, dei soggetti investiti della qualifica di erede e della quota di diritto del patrimonio caduto in successione a ciascuno spettante. Tuttavia, possono darsi ipotesi nelle quali manchino le designazioni del primo e del secondo delle indicazioni sopra menzionate. In riferimento alle prime ipotesi, nelle quali manchi una formale ed esplicita istituzione d'erede, il legislatore all'art. 588, 1° co., c.c., prevede l'attribuzione della qualifica di successore a titolo universale ove l'istituito sia attributario dell'intero patrimonio del testatore o di una sua quota. Ipotesi diversa, e precipuo oggetto della presente analisi, è quella in cui si presenti una esplicita istituzione a titolo di erede non accompagnata, però, dalla esatta determinazione della quota di diritto allo stesso spettante in rapporto...

RISCHI E SOLUZIONI DELLA PROVENIENZA DONATIVA

Nell'ambito della successione per causa di morte, la disciplina codicistica riserva inderogabilmente a determinati soggetti, c.d. legittimari, una quota di eredità, della quale non possono essere in nessun caso privati per volontà del disponente. Qualora un legittimario venga privato, in tutto o in parte, della sua quota indisponibile (c.d. legittima), per effetto di atti di liberalità, lo stesso potrà far valere il diritto al reintegro dell'intera quota mediante l'esercizio, entro dieci anni dall'apertura della successione, di un'apposita azione c.d. di riduzione, onde far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni donative o testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre. L'azione di riduzione è dotata di efficacia reale: per effetto della risoluzione della donazione, a seguito di sentenza definitiva che ne abbia accertato la lesione di legittima, divengono riscattabili tutti i successivi trasferimenti immobiliari effettuati dal d...

LA SIMULAZIONE ED I TERZI

La simulazione configura un negozio non voluto rappresentando un esempio di divergenza tra volontà e dichiarazione. Le parti del contratto simulato, d'accordo tra di loro, dichiarano di voler porre in essere un contratto, ma in realtà non vogliono che se ne producano gli effetti. La simulazione è assoluta nel caso in cui le parti vogliono che non si produca alcun effetto, nè del negozio concluso nè di altro negozio. Al contrario, la simulazione è relativa quando si conviene la conclusione di un contratto ma si vuole la produzione di effetti diversi, riconducibili ad altro contratto. La reale volontà del contraente è contenuta nell'accordo simulatorio che è atto esterno al contratto simulato. Solitamente l'accordo simulatorio è anteriore o contestuale al contratto simulato, mentre non si ritiene ammissibile un accordo successivo, poichè in tal caso l'atto originariamente perfezionato sarebbe stato perfettamente coincidente con la volontà dei contraenti. Il Legisla...

IL RUOLO DELL'AMMINISTRATORE NELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI MOROSI

I commi 1 e 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., introdotti dalla Riforma del condominio, contemplano un'azione surrogatoria, di carattere sussidiaria e secondaria, di cui può servirsi il terzo creditore nei confronti del condomino moroso, nonchè un autonomo obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente in proporzione alla quota del moroso. L'art. 1229, co. 9, c.c., introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, contenente "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" , obbliga l'amministratore ad "agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea". Suddetta nuova disposizione riproduce, sotto il profilo dell'obbligo dell'amministratore, quanto già sancito dall'art. 1130, n.3, c.c. che stabilisce come l'Amministratore debba "riscu...

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

In via preliminare, al fine di comprendere i termini del problema relativo al c.d. “danno da vacanza rovinata”, è doveroso porre l’accento sul “Codice del Turismo” il quale è stato introdotto dal legislatore con l’obiettivo di raggiungere una semplificazione e una “deregulation” per le imprese che operano nel settore turistico. Segnatamente, il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 che, entrato in vigore il 21 giugno del 2011, si compone di due distinti interventi: il primo contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo, attuando la delega prevista dalla Legge 246/2005; il secondo recepisce la Direttiva n. 2008/122/CE sui contratti di multiproprietà, quelli relativi ai prodotti per vacanze di lungo termine, nonché gli accordi di rivendita e di scambio. Nelle intenzioni del Governo, il Codice punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto dell...

LA PUZZA DI FRITTO PUO' COSTITUIRE REATO

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. n.14467 del 24/03/2017) integra il reato di “getto pericoloso di cose” il comportamento di chi emette odori da cucina che superino la normale soglia di tollerabilità. Il codice penale punisce infatti all’art. 674 c.p. con l’arresto fino a 1 mese e con l’ammenda fino a 206 euro, chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone; oppure, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti. L’odore di frittura, secondo la Suprema Corte, rientra a tutti gli effetti in tali emissioni olfattive vietate dalla legge, a condizione che costituiscano una «molestia contro le persone». Per molestare le persone, infatti l’odore deve essere «superiore alla normale tollerabilità». Un giudizio, quest’ultimo, che spetta al giudice, sulla base dell’en...